Finalità e scopi del Movimento
_
1. Il Movimento per l'Autonomia della Romagna, più semplicemente denominato M.A.R., sorge con lo scopo di promuovere la costituzione della Regione Romagna, attraverso il Referendum previsto dall'art.132 della Costituzione Italiana, che così recita: "Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli Regionali, disporre la fuzione di Regioni esistenti e la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli Comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con Referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse".
_
2. I confini geografici della Romagna, che il M.A.R. riconosce, sono quelli storicamente definiti ed unanimamente accettati e cioè:
a Nord, il fiume Sillaro ed il fiume Reno, allorchè il Sillaro confluisce in quest'ultimo;
a Sud, il promontorio di Focara;
a Est, il Mare Adriatico;
a Ovest, il crinale appenninico.
_
  Allo scopo di evitare procedure estremamente lunghe e complesse, il M.A.R., pur mantenendo fermo il proposito di giungere alla realizzazione della Regione Romagna comprensiva dell'intero territorio come sopra specificato, propone che il primo referendum da chiedere e da attuarsi debba riferirsi al territorio facente parte dell'attuale Regione Emilia-Romagna, posto a sud della linea Sillaro-Reno.
_
3. Il M.A.R. è un movimento culturale e di opinione, rispettoso di tutte le ideologie politiche, ma avente i seguenti irrinunciabili principi costitutivi:
A) il rispetto dell'uomo, della sua libertà, dei suoi diritti e della sua dignità;
B) il rispetto e la tutela del lavoro, manuale ed intellettuale, e la sua promozione, sotto tutte le forme;
C) il rispetto dell'ambiente, come diritto fondamentale della collettività, in una visione unitaria del bene ambientale, comprensiva di tutte le risorse;
D) la tutela del risparmio;
E) la affermazione dell'etica del vecchio galantuomo romagnolo nei rapporti interpersonali e nella gestione della cosa pubblica.
_
Conseguentemente il M.A.R. si distingue nettamente dai partiti politici e dalle Leghe, auspica una Regione Romagna moralmente pulita, efficiente e non inquinata da campanilismi interni ed esterni, aperta ed ospitale ma, al tempo stesso, rigorosa nel rispetto delle leggi e dei principi della convivenza democratica e del buon governo. Una Regione Romagna attivamente partecipe dell'unità europea, favorevole ad ogni responsabile accentuazione dell'autonomia regionale e locale, che non metta però in discussione l'unità nazionale.
_
4. Il M.A.R. chiede ai Partiti politici, dei quali riconosce l'insostituibile funzione (ed ai quali, anzi, raccomanda di utilizzarla in maniera sempre più corretta e pertinente) di farsi promotori del Referendum di cui all'art.132 della Costituzione, affinchè anche gli elettori romagnoli, e solo ad essi, sia concesso di decidere democraticamente se essere Regione autonoma.
_
5. In caso di insensibilità o di ostruzione da parte dei Partiti politici a questa sua fondamentale rivendicazione, il M.A.R. si verebbe costretto a chiedere direttamente all'elettorato un'adeguata rappresentatività, attraverso la presentazione alle elezioni di proprie liste elettorali, con proprio simbolo e propri candidati. E ciò allo scopo di rilanciare con autorevolezza la istanza referendaria. Al di fuori di questa necessità alternativa, il M.A.R. si pone come mezzo permanente di pressione e di controllo dell'attività politica nazionale, regionale e locale riferita agli interessi della comunità romagnola.
_
6. Il M.A.R. si scioglierà, per raggiungimento dei propri fini, alla approvazione della legge costituzionale istitutiva della Regione Romagna, ed alla sua pratica attuazione.
_
7. Il M.A.R. ha sede provvisoria a Forlì in Via Valsava n°8 presso il fondatore On. Dott. Stefano SERVADEI.
_
ORGANI STATUTARI
_
8. Gli organi statutari del M.A.R. sono i seguenti:
_
 
I) Il Comitato Regionale
  Formato da 35 membri, possibilmente 5 per ogni comprensorio (Cesena, Faenza, Forlì, Imola, Lugo, Ravenna, Rimini).
Sue funzioni sono:
assumere iniziative sull'intero territorio della Romagna - ed ovunque si dimostrasse necessario - onde giungere al Referendum;
propagandare e valorizzare la ipotesi autonomistica romagnola nei suoi vari aspetti culturali, sociali, economici, ecc...;
armonizzare le iniziative dei Comitati Comunali e di quelli Comprensoriali;
promuovere le Consulte ed il Consiglio Istituzionale;
partecipare a quest'ultimo.
_
Nella sua prima seduta il Comitato Regionale provvede a nominare il Coordinatore Regionale del M.A.R. (che assume la rappresentanza del Movimento) ed il Presidente che, unitamente al Coordinatore, ne tutela gli interessi, lo convoca e lo presiede, ne attua le decisioni. Il Coordinatore Regionale nomina il suo Vice Coordinatore ed il Segretario Amministrativo, cui è demandata la tenuta dei dati personali dei dirigenti e degli aderenti al M.A.R., nonché il compito della tesoreria. Il Fondatore del Movimento, On. Dott. Stefano Servadei, è membro di diritto del Comitato Regionale. Nel corso del suo mandato, il Comitato Regionale non può provvedere a sostituire i membri dimissionari o decaduti per qualsiasi altro motivo.
_
 
II) Le Consulte
  Sono organi tecnici del futuro assetto regionale con compiti interni e sono divise per settori. Armonizzano la crescita culturale, economica e sociale del territorio romagnolo. Formulano proposte sia per il Comitato Regionale che per il Consiglio Istituzionale, dotate di particolari competenze tecniche.
Ogni Consulta elegge un proprio Presidente, ed i vari Presidenti nominano, a loro volta, un "Coordinatore di Consulte" incaricato di coordinare l'attività delle medesime e di tenere i rapporti sia col Comitato Regionale che col Consiglio Istituzionale.
_
 
III) Il Consiglio Istituzionale
  Ne fanno parte di diritto (a loro richiesta):
i membri del Comitato Regionale;
i Consiglieri Comunali e Provinciali in carica;
i Parlamentari e gli ex-Parlamentari;
i Consiglieri Regionali e gli ex-Consiglieri Regionali.

Sue funzioni sono:
formulare proposte al Comitato Regionale in ordine alle varie questioni che si pongono nelle Istituzioni per il Referendum e per la realizzazione della Regione Romagna;
portare a livello istituzionale le proposte che vengono formulate dal Comitato Regionale per dare risalto all'azione del M.A.R. e per meglio creare le condizioni per il Referendum di cui all'art.132 della Costituzione. Nella sua prima riunione il Consiglio Istituzionale, la cui funzione è interna al Movimento, elegge il suo Presidente.
_
 
IV) Comitati Comunali
  Vengono eletti annualmente dalla Assemblea Comunale degli aderenti al M.A.R. Sono composti da un numero di membri non inferiore a 7 e non superiore a 21 in relazione alle adesioni in loco del M.A.R. ed alla consistenza demografica del Comune. Ogni Comitato elegge, nella sua prima riunione, il Coordinatore.
Sue funzioni sono:
il proselitismo ed il rafforzamento qualitativo del M.A.R. nel territorio comunale di competenza;
la traduzione a livello locale degli orientamenti operativi forniti dal Comitato Regionale;
ogni pubblica iniziativa tendente ad illustrare e valorizzare perifericamente il ruolo della Regione Romagna ed a promuovere il Referendum;
la raccolta dei mezzi finanziari per il sostentamento del M.A.R.

In sostanza il Comitato Comunale guida politicamente ed organizzativamente, nell'ambito dell'azione e delle direttive del Comitato Regionale, il raggruppamento comunale di competenza.
Le adesioni al Movimento vengono espresse a livello comunale unicamente sul piano individuale ed in forma scritta su moduli predisposti dal Movimento medesimo. Le eventuali esclusioni non possono avere motivazioni politiche od ideologiche. Contro le stesse gli interessati possono ricorrere al Comitato Regionale le cui decisioni sono inappellabili.
_
 
V) I Comitati di Comprensorio
  In ciascuno dei sette Comprensori della Romagna (Cesena, Faenza, Forlì, Imola, Lugo, Ravenna, Rimini) viene eletto un Comitato Comprensoriale col compito:
di coordinare l'azione pubblica dei Comitati Comunali di competenza;
di stimolare la realizzazione delle iniziative e degli indirizzi suggeriti dal Comitato Regionale, per dare al lavoro culturale, politico e tecnico degli aderenti al M.A.R. del Comprensorio una dimensione che concorra ad eliminare ogni contrapposizione campanilistica. Che anticipi, in buona sostanza, il tipo di articolazione regionale che si propone la costituzione della Regione Romagna, il cui fondamento sarà, appunto, il Comprensorio.
La designazione dei membri dei Comitati di Comprensorio viene fatta, d'intesa col Coordinatore Regionale, dai vari Comitati Comunali appartenenti al territorio interessato coi seguenti criteri: un membro per i Comitati Comunali che raccolgono fino a 100 adesioni, due membri da 101 a 500, tre oltre le 500 adesioni. Il Comitato Comprensoriale elegge, nella sua prima riunione, il Coordinatore.
_
 
VI) Il Collegio dei Probiviri
  E' composto di sette membri nominati annualmente dall'Assemblea Regionale. Esso dirime ogni contrasto fra gli aderenti al M.A.R. o fra gli stessi ed il Movimento, con decisione insindacabile, attenendosi ai principi ispiratori del Movimento stesso, chiaramente espressi dallo Statuto. I Probiviri partecipano, con facoltà di intervento ma non di voto, alle riunioni del Comitato Regionale. Nella sua prima riunione il Collegio elegge il suo Presidente.
_
 
VII) Il Collegio dei Revisori dei Conti
  E' composto di cinque membri nominati annualmente dall'Assemblea del M.A.R.
Sue funzioni sono:
vigilare sull'attività finanziaria del Movimento;
esprimere il proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi;
fornire indirizzi e collaborare per un'adeguata politica finanziaria.
I Revisori partecipano, con facoltà di intervento ma non di voto, alle riunioni del Comitato Regionale. Nella sua prima riunione, il Collegio elegge il Presidente.
_
9. Sia il Comitato Regionale, sia i Comitati Comprensoriali e quelli Comunali vengono riuniti in prima e seconda convocazione, a distanza di un'ora. In quest'ultimo caso deliberano con qualsiasi numero di presenti.
_
10. I membri del Comitato Regionale possono partecipare, con facoltà di intervento ma senza diritto di voto, alle riunioni sia dei Comitati Comprensoriali, sia di quelli Comunali. I membri dei Comitati Comprensoriali possono partecipare, alle medesime condizioni, alle riunioni dei Comitati Comunali del territorio di competenza. Sempre alle medesime condizioni, i Coordinatori Comprensoriali, che non siano membri del Comitato Regionale, partecipano alle riunioni di quel Comitato.
_
11. Le Assemblee Regionali del M.A.R. hanno scadenza annuale e si celebrano, a rotazione, in ciascuno dei sette Comprensori romagnoli. Ad esse partecipano i Delegati dei vari Comitati Comunali che vengono nominati sulla base di un regolamento approvato dal Comitato Regionale. Le Assemblee annuali possono modificare la composizione e la competenza dei vari organi statutari, ad eccezione di quanto stabilito dagli artt. 1,2,3, 4, 5,6, i quali sono immodificabili in quanto costituiscono la stessa identità del M.A.R.
_
12. I proventi coi quali il M.A.R. provvede alle proprie attività sono:
A) le quote volontarie dei soci;
B) i contributi di Enti e privati;
C) le eventuali donazioni;
D) i proventi di gestione o iniziative permanenti od occasionali.
_
13. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Comitato Regionale il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
_
14. Possono aderire al M.A.R. tutti i cittadini elettori residenti entro i confini geografici della Romagna, ed i romagnoli di origine, ovunque residenti.
_
15. Onde garantire al M.A.R. la più assoluta autonomia rispetto ai vari organismi politici, i membri del Comitato Regionale, Comprensoriale e Comunale non possono contestualmente rivestire funzioni direttive in strutture politiche operanti alla stessa dimensione.
_
16. Gli incarichi di Coordinatore Regionale, Comprensoriale e Comunale del M.A.R. sono incompatibili fra di loro. Pari incompatibilità esiste fra tali incarichi e l'appartenenza ai Collegi dei Probiviri e dei Sindaci Revisori.
_
17. In caso di scioglimento del Movimento, tutti gli adempimenti statutari e legali faranno capo al Comitato Regionale in carica al momento dello scioglimento del medesimo.
_
18. Il simbolo del M.A.R. è costituito da una "Caveja" nera, con la parte superiore a forma di gallo che canta, collocata in un cerchio che porta nella zona inferiore la scritta "REGIONE ROMAGNA". I colori che fanno da sfondo sono il giallo ed il rosso, come da bozzetto allegato al presente Statuto.
_
19. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e le altre norme in materia.
_
_
_